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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE MAG 6 REGGIO EMILIA

ART. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita a norma dell'art. 36 del codice civile una libera Associazione, senza fini di lucro, denominata "ASSOCIAZIONE MAG 6 REGGIO EMILIA".

ART. 2 - SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede in Reggio Emilia, Via Rivoluzione d'Ottobre n. 23. L'Associazione potrà istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, succursali, agenzie e rappresentanze anche in altre località.

L'Associazione ha durata fino al 31 Dicembre 2050 e potrà essere prorogata, oppure sciolta anticipatamente, con delibera dell'assemblea.

L'Associazione può aderire, con delibera da adottarsi dal Consiglio Direttivo, ad associazioni, enti od altre persone giuridiche quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.

ART. 3 - SCOPO SOCIALE

L'Associazione intende operare, senza fini di lucro, per produrre un profondo cambiamento culturale teso al superamento della logica del profitto e dello sfruttamento propri dell'attuale modello di sviluppo, promuovendo un modello sociale che tenda ad escludere rapporti di lavoro subalterno ed a favorire invece i rapporti di solidarietà e di uguaglianza sociale in un quadro generale di obiezione al sistema vigente.  - L'Associazione intende diffondere e sostenere tutte quelle iniziative che promuovano:

a) una imprenditorialità attenta alla crescita umana di coloro che lavorano nell'impresa, e dei fruitori dei prodotti che l'impresa produce;

b) l'accesso al lavoro, alla vita sociale, alla fruizione di strumenti o servizi da parte di coloro che oggi il mercato esclude;

c) la riduzione degli impatti ambientali, la tutela del territorio e la "rinnovabilità" delle risorse;

d) l'autogestione intesa come promozione di una più profonda coscienza  collettiva   che   faccia  sperimentare un modo partecipativo di  organizzarsi  nel  lavoro e nella vita di gruppo;

e) la solidarietà tra i popoli e tra gli uomini per la  costruzione di rapporti basati sulla  nonviolenza, intesa come stile di vita e come metodo di organizzazione della vita sociale, economica e politica;

f) una maggior attenzione verso scelte di consumo rispettose dell'uomo e dell'ambiente;

g) relazioni dirette fra le persone che stimolino la conoscenza e la fiducia reciproca.

ART. 4 - OGGETTO SOCIALE

L'Associazione, per raggiungere il proprio scopo sociale, potrà:

a)  svolgere  attività  di formazione, informazione, istruzione, ricerca e documentazione;

b) offrire ai soci opportunità di rapporti diretti e di scambio di  informazioni, di beni o servizi, promuovendo rapporti  di collaborazione  e   cooperazione   fra   i   diversi soci-produttori e fra essi e i soci-consumatori;

c) promuovere e gestire forme di mutuo soccorso  (fra i soci), in uno spirito di  solidarietà e di equità sociale e di valorizzazione delle diversità culturali, religiose, razziali;

d) promuovere e sostenere iniziative di finanza etica, di economia no-profit e di scambi non monetari;

e) organizzare acquisti collettivi di prodotti e servizi coerenti con lo scopo sociale;

f) diffondere prodotti e servizi coerenti con lo scopo sociale, le loro tecniche di produzione e utilizzo;

g) fornire ai soci ogni tipo di assistenza e rispondere  adeguatamente ad ogni altra richiesta compatibile con lo scopo e l'oggetto sociale;

h) promuovere e diffondere le pratiche di: conservazione della natura, riduzione di impatto ambientale delle attività umane, risparmio energetico ed uso delle energie rinnovabili.

L'Associazione potrà svolgere, in modo non prevalente rispetto alle proprie attività istituzionali, operazioni commerciali, finanziarie, immobiliari e ogni altra attività connessa  ed  affine  a  quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi  sociali.


ART. 5 - SOCI

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono i fini e si impegnano a collaborare alle attività nelle forme stabilite dagli organi sociali.

Possono diventare soci coloro che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo, il quale decide inappellabilmente in merito alla loro ammissione. I soci possono liberamente intervenire alle assemblee, ed hanno il diritto di voto. Essi si impegnano a prestare la loro opera all'interno dell'Associazione in via continuativa.

Ogni associato ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della sua quota o l'entità del suo contributo associativo.

ART. 6 - AMMISSIONE SOCI

Chi desidera diventare Socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo. Possono essere soci sia persone fisiche che persone giuridiche e simili quali società di persone, associazioni, enti etc., residenti sia in Italia che all'estero.

I soci si impegnano ad osservare lo Statuto, e tutte le decisioni che l'Assemblea e/o il Consiglio Direttivo adotteranno, a versare la quota iniziale di adesione e gli eventuali contributi annuali deliberati dal Consiglio Direttivo. In caso di necessità finanziarie accertate dal Consiglio Direttivo e verificate dall'Assemblea, i Soci potranno essere chiamati a versare all'Associazione quanto occorre per il suo riequilibrio. Tutte le domande, indistintamente, dovranno contenere una dichiarazione di conoscenza ed accettazione del presente statuto in ogni sua parte incondizionatamente. Il Consiglio Direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti, delibera sulla domanda.

Le domande di  ammissione saranno registrate nell'apposito libro, nell'ordine in cui vengono accettate dal Consiglio Direttivo.

ART. 7 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o decesso.


ART. 8 - RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalle legge, a norma del presente statuto, il recesso è consentito qualora il socio non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata. Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, in ogni caso il recesso non è consentito al Socio che non abbia ottemperato a tutte le obbligazioni verso l'Associazione. Spetta al Consiglio Direttivo constatare se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso, e di conseguenza provvedere nell'interesse dell'Associazione.

ART. 9 - ESCLUSIONE

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio Direttivo può escludere il socio che:

a - non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b - in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente l'Associazione, o svolga attività in contrasto o in concorrenza con essa;

c - non osservi le disposizioni contenute nello statuto;

d - senza giustificato motivo non assolva puntualmente agli obblighi assunti, a qualunque titolo, verso l'Associazione;

e - entro il 30 Aprile non abbia provveduto a versare gli eventuali contributi annuali deliberati dal Consiglio Direttivo, che potrà comunque decidere di riammetterlo al ricevimento del ritardato versamento.

ART. 10  - RESTITUZIONE DELLE QUOTE

Il socio che cessa di appartenere all'Associazione per recesso, esclusione o decesso, come pure gli eredi del socio defunto, non può riavere i contributi e le quote versate.

ART. 11 - FONDO COMUNE DELL'ASSOCIAZIONE

Costituiscono il Fondo Comune di cui all'art. 37 del codice civile:

a)                  le quote iniziali di adesione e le eventuali quote addizionali di adesione;

b)                  eventuali donazioni ed elargizioni.

Le somme introitate a qualunque titolo dall'Associazione vanno destinate al raggiungimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote di ammissione, cosĪ come i contributi associativi non sono trasmissibili, nè rivalutabili, nè rimborsabili.

ART. 12 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea  generale dei Soci;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente dell'Associazione;

ART. 13 - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L'Assemblea generale può essere ordinaria o straordinaria e viene convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.  L'Assemblea generale può avere luogo anche fuori dalla sede e dai locali sociali.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria ogni anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre precedente e della relazione generale dell'attività svolta dal Consiglio Direttivo: detto bilancio dovrà essere corredato dal rendiconto specifico, opportunamente illustrato, delle entrate e delle spese relative alle campagne di sensibilizzazione realizzate ai sensi dell'art. 8 D.lgs. 4/12/1997 n. 460

L'Assemblea  generale regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità con la legge e con il presente statuto, vincolano tutti i Soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea generale ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno. Può  nel  corso dell'esercizio sociale, essere inoltre convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario  o  utile  alla gestione sociale, oppure, quando ne sia fatta richiesta,  per  iscritto,  da 1/10 dei soci.

La convocazione dell'Assemblea  generale, tanto ordinaria che straordinaria, deve effettuarsi mediante avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno 8 giorni prima oppure da inviare ad ogni socio.

In mancanza dell'adempimento delle formalità suddette, l'Assemblea generale si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti tutti i consiglieri.

ART.14 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI

L'Assemblea generale è convocata in sede ordinaria per:

a - approvare il bilancio annuale e la relazione dell'attività svolta dal Consiglio Direttivo;

b - eleggere il Consiglio Diretttivo;

c - fissare le linee programmatiche dell'attività dell'Associazione;

d - determinare la misura delle eventuali medaglie di presenza da corrispondersi ai consiglieri per la loro attività collegiale ;

e - approvare gli eventuali regolamenti interni;

f - deliberare sulle responsabilità dei consiglieri;

g - decidere di programmare o di sciogliere anticipatamente l'Associazione;

h - deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, riservati alla competenza che deriva all'assemblea dalla legge e dal presente statuto, e sottoposti al suo esame dai consiglieri;

ART. 15 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEI SOCI

L'Assemblea generale è convocata dal Presidente dell'Associazione in seduta straordinaria per trattare gli argomenti e deliberare sugli oggetti dalla legge espressamente riservati alla sua competenza:

a - sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;

b - sulla nomina e sui poteri degli eventuali liquidatori.

ART. 16 - SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE

Hanno diritto di partecipare e di votare all'Assemblea  generale tutti i soci dell'Associazione.

Non sono ammesse deleghe nelle Assemblee e nelle elezioni.

L'Assemblea generale, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia  il numero dei soci intervenuti aventi diritto al voto. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti.

Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto sociale, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le delibere devono essere prese con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei voti di tutti i presenti. In questi casi i soci dissenzienti hanno diritto di recedere dalla Associazione, e la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata dai Soci intervenuti alla Assemblea non oltre 15 giorni dalla data di trascrizione della delibera sul libro dell'Associazione contenente i verbali delle "Assemblee dei Soci".

E` fatto divieto all'Assemblea, cosĪ come a tutti gli organi sottoposti di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

ART. 17 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri eletti dall'Assemblea che ne determinerà di volta in volta il numero, anche prima della scadenza prevista dall'art. 18. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge, scegliendoli tra i suoi membri, il Presidente e uno o più Vice-Presidenti. Per la prima volta tali cariche verranno conferite nell'atto costitutivo  dell'Associazione.

ART. 18 - DURATA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi sono dispensati dal prestare cauzione e non hanno diritto a compenso.

ART. 19 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che lo ritiene necessario o utile, anche fuori dalla sede purchè in Italia ma almeno una volta all'anno, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un quarto dei consiglieri. La Convocazione è fatta a mezzo di comunicazione che pervenga non meno di sette giorni prima della riunione, e nei casi di urgenza a mezzo telegramma o telefono, in modo che i consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Contemporaneamente la comunicazione deve essere esposta nei locali della sede sociale.

Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri in carica. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti.

Il consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle delibere. Le delibere del Consiglio Direttivo devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e da un Segretario nominato all'uopo.

ART. 20 - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, in conformità delle leggi e dello statuto. Spetta, tra l'altro, al Consiglio Direttivo:

a - curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;

b - preparare il bilancio e la relazione generale da presentare all'Assemblea per l'approvazione;

c - stipulare gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

d - conferire procure sia generali, purchè per affari determinati, che speciali;

e - regolare i rapporti di lavoro che fanno capo all'Associazione;

f - deliberare circa l'ammissione, il recesso e la esclusione dei soci;

g - nominare l'eventuale Comitato Tecnico o altri organismi tecnici;

h - compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione di legge o dell'atto costitutivo, siano riservati all'Assemblea; il Consiglio Direttivo ha quindi la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, o in qualsiasi grado di giurisdizione, di concedere fidejussioni, di contrarre mutui e/o prestiti assumendo gli oneri relativi, di assumere ordini in merito a finanziamenti agevolati, di rilasciare procure e fare convenzioni con Enti Pubblici;

i - compilare eventuali regolamenti interni.

ART. 21 - RINUNCIA, DECADENZA E SCADENZA DEI CONSIGLIERI

I consiglieri che intendano rinunciare all'ufficio devono darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

I  consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo, decadono dalla carica.

Decadono dalla carica i Consiglieri che, per qualunque motivo, perdano la qualità di Soci. I Consiglieri decaduti, rinunciatari, o che comunque vengano a mancare nel corso dell'esercizio, sono sostituiti dai primi candidati risultati non eletti nelle ultime elezioni del Consiglio Direttivo. La cessazione dei consiglieri per scadenza dei termini ha effetto solo dal momento in cui il Consiglio Direttivo è ricostituito.

ART. 22 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente è autorizzato, senza preventiva delega del Consiglio Direttivo, a ricevere pagamenti da pubbliche amministrazioni, da banche e da privati, qualunque ne sia l'ammontare e la causale, rilasciandone liberatoria quietanza. Previa delibera del Consiglio Direttivo potrà inoltre nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti l'Associazione, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, in qualunque grado e giurisdizione.  In caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni ed i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente in carica, se nominato, e in mancanza di questo ad un Consigliere delegato dal Consiglio.

Il concreto esercizio dei poteri di rappresentanza da parte del Vice Presidente o del Consigliere delegato dal Consiglio, attesta di per sè l'assenza e l'impedimento del Presidente, ed esonera i terzi da qualsiasi responsabilità o accertamento al proposito.

ART. 23 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione e la liquidazione del patrimonio sociale dovranno essere approvati da almeno i  3/4 dei soci aventi diritto di voto, riuniti in Assemblea Straordinaria. Il Presidente dell'Associazione assume le funzioni di liquidatore.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe o scopi di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, legge 23 dicembre 1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta  dalla legge.

ART. 24 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Ogni eventuale controversia che avesse a sorgere tra soci e Associazione, oppure tra soci, in dipendenza del presente statuto e/o della gestione sociale, sarà decisa da un Collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle due parti ed il terzo d'accordo tra le parti o, in difetto, dal Pretore di Reggio Emilia. Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore, e giudicherà anche senza le formalità di procedura, ma nell'osservanza del principio del contraddittorio. Resta salva la possibilità dei soci di ricorrere all'autorità giudiziaria.

ART. 25 - CLAUSOLA FINALE

Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni degli artt. 12 e segg. del Codice Civile, le leggi specifiche vigenti in materia (legge  16/12/1991 n. 398, legge 6/02/1992 n. 66, legge 13/05/1999 n. 133) ed in ispecie il decreto legislativo 4/12/1997 n. 460.

 

Reggio Emilia, 17 dicembre 2000


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aggiornato il: 14/11/01

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