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STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE MAG 6 REGGIO EMILIA ART.
1 - COSTITUZIONE E'
costituita a norma dell'art. 36 del codice civile una libera Associazione, senza
fini di lucro, denominata "ASSOCIAZIONE MAG 6 REGGIO EMILIA". ART.
2 - SEDE E DURATA L'Associazione
ha sede in Reggio Emilia, Via Rivoluzione d'Ottobre n. 23. L'Associazione potrà
istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, succursali, agenzie e
rappresentanze anche in altre località. L'Associazione
ha durata fino al 31 Dicembre 2050 e potrà essere prorogata, oppure sciolta
anticipatamente, con delibera dell'assemblea. L'Associazione
può aderire, con delibera da adottarsi dal Consiglio Direttivo, ad
associazioni, enti od altre persone giuridiche quando ciò torni utile al
conseguimento dei fini sociali. ART. 3 - SCOPO SOCIALE
L'Associazione
intende operare, senza fini di lucro, per produrre un profondo cambiamento
culturale teso al superamento della logica del profitto e dello sfruttamento
propri dell'attuale modello di sviluppo, promuovendo un modello sociale
che tenda ad escludere rapporti di lavoro subalterno ed a favorire invece
i rapporti di solidarietà e di uguaglianza sociale in un quadro
generale di obiezione al sistema vigente.
- L'Associazione intende diffondere e sostenere tutte quelle iniziative
che promuovano: a)
una imprenditorialità attenta alla crescita umana di coloro che lavorano
nell'impresa, e dei fruitori dei prodotti che l'impresa produce; b)
l'accesso al lavoro, alla vita sociale, alla fruizione di strumenti o servizi da
parte di coloro che oggi il mercato esclude; c)
la riduzione degli impatti ambientali, la tutela del territorio e la "rinnovabilità"
delle risorse; d)
l'autogestione intesa come promozione di una più profonda coscienza
collettiva che
faccia sperimentare un modo
partecipativo di organizzarsi
nel lavoro e nella vita di
gruppo; e)
la solidarietà tra i popoli e tra gli uomini per la
costruzione di rapporti basati sulla
nonviolenza, intesa come stile di vita e come metodo di organizzazione
della vita sociale, economica e politica; f)
una maggior attenzione verso scelte di consumo rispettose dell'uomo e
dell'ambiente; g)
relazioni dirette fra le persone che stimolino la conoscenza e la fiducia
reciproca. ART.
4 - OGGETTO SOCIALE L'Associazione,
per raggiungere il proprio scopo sociale, potrà: a)
svolgere attività
di formazione, informazione, istruzione, ricerca e documentazione; b)
offrire ai soci opportunità di rapporti diretti e di scambio di informazioni, di beni o servizi, promuovendo rapporti
di collaborazione e cooperazione
fra i
diversi soci-produttori e fra essi e i soci-consumatori; c)
promuovere e gestire forme di mutuo soccorso
(fra i soci), in uno spirito di solidarietà
e di equità sociale e di valorizzazione delle diversità culturali, religiose,
razziali; d)
promuovere e sostenere iniziative di finanza etica, di economia no-profit e di
scambi non monetari; e)
organizzare acquisti collettivi di prodotti e servizi coerenti con lo scopo
sociale; f)
diffondere prodotti e servizi coerenti con lo scopo sociale, le loro tecniche di
produzione e utilizzo; g)
fornire ai soci ogni tipo di assistenza e rispondere
adeguatamente ad ogni altra richiesta compatibile con lo scopo e
l'oggetto sociale; h)
promuovere e diffondere le pratiche di: conservazione della natura, riduzione di
impatto ambientale delle attività umane, risparmio energetico ed uso delle
energie rinnovabili. L'Associazione
potrà svolgere, in modo non prevalente rispetto alle proprie attività
istituzionali, operazioni commerciali, finanziarie, immobiliari e ogni altra
attività connessa ed affine a
quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte
le operazioni contrattuali necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi
sociali.
ART.
5 - SOCI Possono
essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono i fini e si
impegnano a collaborare alle attività nelle forme stabilite dagli organi
sociali. Possono
diventare soci coloro che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo, il quale
decide inappellabilmente in merito alla loro ammissione. I soci possono
liberamente intervenire alle assemblee, ed hanno il diritto di voto. Essi si
impegnano a prestare la loro opera all'interno dell'Associazione in via
continuativa. Ogni
associato ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della sua quota o
l'entità del suo contributo associativo. ART. 6 - AMMISSIONE SOCI
Chi
desidera diventare Socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo. Possono
essere soci sia persone fisiche che persone giuridiche e simili quali società
di persone, associazioni, enti etc., residenti sia in Italia che all'estero. I
soci si impegnano ad osservare lo Statuto, e tutte le decisioni che l'Assemblea
e/o il Consiglio Direttivo adotteranno, a versare la quota iniziale di adesione
e gli eventuali contributi annuali deliberati dal Consiglio Direttivo. In caso
di necessità finanziarie accertate dal Consiglio Direttivo e verificate
dall'Assemblea, i Soci potranno essere chiamati a versare all'Associazione
quanto occorre per il suo riequilibrio. Tutte le domande, indistintamente,
dovranno contenere una dichiarazione di conoscenza ed accettazione del presente
statuto in ogni sua parte incondizionatamente. Il Consiglio Direttivo, accertata
l'esistenza dei requisiti, delibera sulla domanda. Le
domande di ammissione saranno
registrate nell'apposito libro, nell'ordine in cui vengono accettate dal
Consiglio Direttivo. ART.
7 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o decesso.
ART.
8 - RECESSO Oltre
che nei casi previsti dalle legge, a norma del presente statuto, il recesso è
consentito qualora il socio non si trovi più in grado di partecipare al
raggiungimento degli scopi sociali. La
dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata.
Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, in ogni caso il recesso
non è consentito al Socio che non abbia ottemperato a tutte le obbligazioni
verso l'Associazione. Spetta al Consiglio Direttivo constatare se ricorrano i
motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso, e
di conseguenza provvedere nell'interesse dell'Associazione. ART.
9 - ESCLUSIONE Oltre
che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio Direttivo può escludere il
socio che: a
- non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali
oppure abbia perduto i requisiti per l'ammissione; b
- in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente l'Associazione, o svolga
attività in contrasto o in concorrenza con essa; c
- non osservi le disposizioni contenute nello statuto; d
- senza giustificato motivo non assolva puntualmente agli obblighi assunti, a
qualunque titolo, verso l'Associazione; e
- entro il 30 Aprile non abbia provveduto a versare gli eventuali contributi
annuali deliberati dal Consiglio Direttivo, che potrà comunque decidere di
riammetterlo al ricevimento del ritardato versamento. ART.
10 - RESTITUZIONE DELLE QUOTE Il
socio che cessa di appartenere all'Associazione per recesso, esclusione o
decesso, come pure gli eredi del socio defunto, non può riavere i contributi e
le quote versate. ART.
11 - FONDO COMUNE DELL'ASSOCIAZIONE Costituiscono
il Fondo Comune di cui all'art. 37 del codice civile: a)
le quote iniziali di adesione e le eventuali quote addizionali di
adesione; b)
eventuali donazioni ed elargizioni. Le
somme introitate a qualunque titolo dall'Associazione vanno destinate al
raggiungimento delle finalità dell'Associazione. Le
quote di ammissione, cosĪ come i contributi associativi non sono trasmissibili,
nè rivalutabili, nè rimborsabili. ART.
12 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE Sono
organi dell'Associazione: -
l'Assemblea generale dei
Soci; -
il Consiglio Direttivo; -
il Presidente dell'Associazione; ART.
13 - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI L'Assemblea
generale può essere ordinaria o straordinaria e viene convocata e presieduta
dal Presidente dell'Associazione. L'Assemblea
generale può avere luogo anche fuori dalla sede e dai locali sociali. L'Assemblea
è convocata in via ordinaria ogni anno entro il 30 aprile per l'approvazione
del bilancio al 31 dicembre precedente e della relazione generale dell'attività
svolta dal Consiglio Direttivo: detto bilancio dovrà essere corredato dal
rendiconto specifico, opportunamente illustrato, delle entrate e delle spese
relative alle campagne di sensibilizzazione realizzate ai sensi dell'art. 8 D.lgs. 4/12/1997 n. 460 L'Assemblea
generale regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e
le sue deliberazioni, assunte in conformità con la legge e con il presente
statuto, vincolano tutti i Soci anche se non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea
generale ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno. Può
nel corso dell'esercizio
sociale, essere inoltre convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo
ritenga necessario o utile
alla gestione sociale, oppure, quando ne sia fatta richiesta,
per iscritto,
da 1/10 dei soci. La
convocazione dell'Assemblea generale,
tanto ordinaria che straordinaria, deve effettuarsi mediante avviso scritto,
contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del
giorno, da esporsi in bacheca almeno 8 giorni prima oppure da inviare ad ogni
socio. In
mancanza dell'adempimento delle formalità suddette, l'Assemblea generale si
reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i
soci con diritto di voto e siano presenti tutti i consiglieri. ART.14
- COMPITI DELL'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI L'Assemblea
generale è convocata in sede ordinaria per: a
- approvare il bilancio annuale e la relazione dell'attività svolta dal
Consiglio Direttivo; b
- eleggere il Consiglio Diretttivo; c
- fissare le linee programmatiche dell'attività dell'Associazione; d
- determinare la misura delle eventuali medaglie di presenza da corrispondersi
ai consiglieri per la loro attività collegiale ; e
- approvare gli eventuali regolamenti interni; f
- deliberare sulle responsabilità dei consiglieri; g
- decidere di programmare o di sciogliere anticipatamente l'Associazione; h
- deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale,
riservati alla competenza che deriva all'assemblea dalla legge e dal presente
statuto, e sottoposti al suo esame dai consiglieri; ART.
15 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEI SOCI L'Assemblea
generale è convocata dal Presidente dell'Associazione in seduta straordinaria
per trattare gli argomenti e deliberare sugli oggetti dalla legge espressamente
riservati alla sua competenza: a
- sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto; b
- sulla nomina e sui poteri degli eventuali liquidatori. ART.
16 - SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE Hanno
diritto di partecipare e di votare all'Assemblea
generale tutti i soci dell'Associazione. Non
sono ammesse deleghe nelle Assemblee e nelle elezioni. L'Assemblea
generale, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita,
qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono presenti
la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione
qualunque sia il numero dei soci
intervenuti aventi diritto al voto. Le delibere sono prese a maggioranza
assoluta dei voti dei soci presenti. Quando
si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto sociale, tanto in prima
quanto in seconda convocazione, le delibere devono essere prese con il voto
favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei voti di tutti i presenti. In questi
casi i soci dissenzienti hanno diritto di recedere dalla Associazione, e la
dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata dai
Soci intervenuti alla Assemblea non oltre 15 giorni dalla data di trascrizione
della delibera sul libro dell'Associazione contenente i verbali delle
"Assemblee dei Soci". E`
fatto divieto all'Assemblea, cosĪ come a tutti gli organi sottoposti di
distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve
o capitali, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la
distribuzione siano imposte dalla legge. ART.
17 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il
Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di quindici
membri eletti dall'Assemblea che ne determinerà di volta in volta il numero,
anche prima della scadenza prevista dall'art. 18. Il Consiglio Direttivo nella
sua prima riunione elegge, scegliendoli tra i suoi membri, il Presidente e uno o
più Vice-Presidenti. Per la prima volta tali cariche verranno conferite
nell'atto costitutivo dell'Associazione.
ART. 18 - DURATA DEL CONSIGLIO
DIRETTIVO
I
consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi sono dispensati
dal prestare cauzione e non hanno diritto a compenso. ART.
19 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il
Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte
le volte che lo ritiene necessario o utile, anche fuori dalla sede purchè in
Italia ma almeno una volta all'anno, oppure quando ne sia fatta domanda da
almeno un quarto dei consiglieri. La Convocazione è fatta a mezzo di
comunicazione che pervenga non meno di sette giorni prima della riunione, e nei
casi di urgenza a mezzo telegramma o telefono, in modo che i consiglieri ne
siano informati almeno un giorno prima della riunione. Contemporaneamente la
comunicazione deve essere esposta nei locali della sede sociale. Le
riunioni del Consiglio sono valide quando vi interviene la maggioranza dei
consiglieri in carica. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti
dei consiglieri presenti. Il
consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve
astenersi dal partecipare alle delibere. Le delibere del Consiglio Direttivo
devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e da un Segretario
nominato all'uopo. ART.
20 - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il
Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione
dell'Associazione, in conformità delle leggi e dello statuto. Spetta, tra
l'altro, al Consiglio Direttivo: a
- curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea; b
- preparare il bilancio e la relazione generale da presentare all'Assemblea per
l'approvazione; c
- stipulare gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività
sociale; d
- conferire procure sia generali, purchè per affari determinati, che speciali; e
- regolare i rapporti di lavoro che fanno capo all'Associazione; f
- deliberare circa l'ammissione, il recesso e la esclusione dei soci; g
- nominare l'eventuale Comitato Tecnico o altri organismi tecnici; h - compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria
amministrazione che rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di
quelli che, per disposizione di legge o dell'atto costitutivo, siano riservati
all'Assemblea; il Consiglio Direttivo ha quindi la facoltà di nominare avvocati
e procuratori alle liti, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o
amministrativa, o in qualsiasi grado di giurisdizione, di concedere fidejussioni,
di contrarre mutui e/o prestiti assumendo gli oneri relativi, di assumere ordini
in merito a finanziamenti agevolati, di rilasciare procure e fare convenzioni
con Enti Pubblici; i
- compilare eventuali regolamenti interni. ART. 21 - RINUNCIA, DECADENZA E
SCADENZA DEI CONSIGLIERI
I
consiglieri che intendano rinunciare all'ufficio devono darne comunicazione
scritta al Consiglio Direttivo. I
consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipino per tre volte
consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo, decadono dalla carica. Decadono
dalla carica i Consiglieri che, per qualunque motivo, perdano la qualità di
Soci. I Consiglieri decaduti, rinunciatari, o che comunque vengano a mancare nel
corso dell'esercizio, sono sostituiti dai primi candidati risultati non eletti
nelle ultime elezioni del Consiglio Direttivo. La cessazione dei consiglieri per
scadenza dei termini ha effetto solo dal momento in cui il Consiglio Direttivo
è ricostituito. ART.
22 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la firma e la rappresentanza
legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente è
autorizzato, senza preventiva delega del Consiglio Direttivo, a ricevere
pagamenti da pubbliche amministrazioni, da banche e da privati, qualunque ne sia
l'ammontare e la causale, rilasciandone liberatoria quietanza. Previa delibera
del Consiglio Direttivo potrà inoltre nominare e revocare avvocati e
procuratori alle liti attive e passive, riguardanti l'Associazione, davanti a
qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, in qualunque grado e
giurisdizione. In caso di assenza o
impedimento del Presidente, le mansioni ed i poteri a lui attribuiti spettano al
Vice Presidente in carica, se nominato, e in mancanza di questo ad un
Consigliere delegato dal Consiglio. Il
concreto esercizio dei poteri di rappresentanza da parte del Vice Presidente o
del Consigliere delegato dal Consiglio, attesta di per sè l'assenza e
l'impedimento del Presidente, ed esonera i terzi da qualsiasi responsabilità o
accertamento al proposito. ART.
23 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE Lo
scioglimento dell'Associazione e la liquidazione del patrimonio sociale dovranno
essere approvati da almeno i 3/4
dei soci aventi diritto di voto, riuniti in Assemblea Straordinaria. Il
Presidente dell'Associazione assume le funzioni di liquidatore. In
caso di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto ad altra
associazione avente finalità analoghe o scopi di pubblica utilità, sentito
l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, legge 23 dicembre 1996 n.
662, salva diversa destinazione imposta dalla
legge. ART. 24 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Ogni
eventuale controversia che avesse a sorgere tra soci e Associazione, oppure tra
soci, in dipendenza del presente statuto e/o della gestione sociale, sarà
decisa da un Collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle due parti ed
il terzo d'accordo tra le parti o, in difetto, dal Pretore di Reggio Emilia. Il
Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore, e giudicherà
anche senza le formalità di procedura, ma nell'osservanza del principio del
contraddittorio. Resta salva la possibilità dei soci di ricorrere all'autorità
giudiziaria. ART.
25 - CLAUSOLA FINALE Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni degli artt. 12 e segg. del Codice Civile, le leggi specifiche vigenti in materia (legge 16/12/1991 n. 398, legge 6/02/1992 n. 66, legge 13/05/1999 n. 133) ed in ispecie il decreto legislativo 4/12/1997 n. 460. Reggio
Emilia, 17 dicembre 2000 |
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