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MAG6

MAG6: Statuto della cooperativa
Mag 6 - Societa' Cooperativa a responsabilita' limitata
Sede legale: Via Mozart, 10/1 42100 Reggio Emilia
Sede operativa: Via Vittorangeli, 7/c-d 42100 Reggio Emilia
Reg. Soc. Tribunale di Reggio Emilia n. 18350
CCIAA di Reggio Emilia n.179612 - BUSC n. 2465/237837
Albo intermediari finanziari Ufficio Italiano Cambi n. 9382
Reg. Pref. di Reggio Emilia decreto 30/12/95 n. 3871 pag.364
C.F./P.IVA 01360970352 Tel/fax 0522/454832 E-mail: mag6@comune.re.it

STATUTO COSTITUZIONE

  • art. 1 - COSTITUZIONE

  • E' costituita una Societa' Cooperativa per la mutua autogestione a responsabilita' limitata denominata "MAG 6 - Soc. Coop. a. r. l."
  • art. 2 - SEDE E DURATA

  • La Cooperativa ha sede in Reggio Emilia, Via Mozart n. 10/1. La Cooperativa potra' istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione, succursali, agenzie e rappresentanze. La Cooperativa ha durata fino al 31 Dicembre2050 e potra' essere prorogata, oppure sciolta anticipatamente, con delibera dell'assemblea.
  • art. 3 - SCOPO SOCIALE

  • La Cooperativa, senza finalita' speculative, intende far partecipare tutti i Soci ai benefici della mutualita', applicandone i metodi e ispirandosi nella sua attivita' ai principi della libera e spontanea cooperazione,alla cui diffusione e affermazione e' impegnata. La Cooperativa si prefigge lo scopo di promuovere una qualita' alternativa dello sviluppo e del lavoro nelle forme della cooperazione, della autogestione e dell'associazionismo di base. La Cooperativa intende operare per uscire dalla logica del profitto e dello sfruttamento propri dello sviluppo capitalistico, verso una visione dello sviluppo che tenda ad escludere rapporti di lavoro subalterno e da favorire invece i rapporti di solidarieta' e di uguaglianza sociale in un quadro generale di obiezione al sistema vigente. La Cooperativa intende sostenere iniziative che promuovano: a) una imprenditorialita' finalizzata non solo allo sviluppo dell'impresa, oggi criterio dominante, ma anche alla crescita umana di coloro che lavorano nell'impresa, e dei fruitori dei prodotti che l'impresa produce; b) l'accesso al lavoro, alla vita sociale,alla fruizione di strumenti o servizi da parte di coloro che oggi il mercato esclude; c) la riduzione degli impatti ambientali, la tutela del territorio e la "rinnovabilita'" delle risorse; d) l'autogestione intesa come promozione di una piu' profonda coscienza collettiva che faccia sperimentare un modo partecipativo di organizzarsi nel lavoro e nella vita di gruppo; e) la solidarieta' tra i popoli e tra gli uomini per la costruzione di rapportibasati sulla non violenza, intesa come stile di vita e come metodo di organizzazione della vita sociale, economica e politica.
  • art. 4 - OGGETTO SOCIALE

  • Oggetto sociale della Cooperativa e' l'attivita' di finanziamento sottoqualsiasi forma permessa dalle leggi vigenti. La Cooperativa potra' inoltre esercitare attivita' strumentali o connesse a quelle finanziarie svolte. A semplice titolo esemplificativo, la Cooperativa potra': a) effettuare,col capitale raccolto, operazioni di finanziamento a favore dei soci dicui allo scopo sociale, sia in forma diretta, sia attraverso operazioni di garanzia, avallo, fideiussione, sconto, od altra operazione finanziaria con esclusione tassativa della raccolta di risparmio tra il pubblico e di ogni altra operazione riservata in via esclusiva ad istituzioni bancarie ed assicurative; b) assistere i soci nelle loro operazioni finanziarie e patrimoniali sia per la ricerca di risorse sia per il miglior impiego delle stesse; c) assumere interessenze e partecipazioni in societa' cooperative e non, associazioni o entita' di varia natura che operino in armonia con lo scopo di cui sopra; d) partecipare alla nascita ed allo sviluppo di altre iniziative finanziarie che si pongano gli stessi fini; e) compiere ogni altra operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria, di garanzia,avallo e fideiussione consentita dalla legge.
  • art. 5 - SOCI

  • Il numero dei soci e' illimitato, ma non inferiore al limite stabilito dalla legge. Possono essere ammessi come Soci: 1) LE PERSONE FISICHE: a)che abbiano compiuto 18 anni di eta'; b) che possano contribuire con la loro partecipazione diretta o indiretta alla vita della Cooperativa; c)che condividano i fini sociali. 2) LE PERSONE GIURIDICHE: a) che operino in conformita' ai fini sociali della Cooperativa, b) che possano contribuire con la loro partecipazione diretta o indiretta alla vita della Cooperativa.Possono essere altresi' ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi in numero necessario al buon funzionamento della cooperativa.
  • art. 6 - AMMISSIONE SOCI

  • Chi desidera diventare Socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione. La domanda delle persone fisiche dovra' specificare: a)cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio, cittadinanza,codice fiscale, effettiva attivita' lavorativa; b) l'ammontare della quotasociale che intende sottoscrivere, nei limiti minimi e massimi fissati dalla legge. La domanda delle persone giuridiche, sottoscritta dal legale rappresentante, dovra' essere corredata da:
    * copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
    * eventuale visura camerale;
    * la delibera di autorizzazione o l'atto autorizzativo con indicazione della persona fisica designata a rappresentare verso la Cooperativa la persona giuridica;
    * l'ammontare della quota che intende sottoscrivere, fermo restando che, indipendentemente dall'entita' della quota sottoscritta, la persona giuridica acquisisce il diritto ad un solo voto.
    Tutte le domande, indistintamente, dovranno contenere una dichiarazione di conoscenza ed accettazione del presente statuto in ogni sua parte incondizionatamente. Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti, delibera sulla domanda. Le domande di ammissione saranno registrate nello apposito libro, nell'ordine in cui vengono accettate dal Consiglio di Amministrazione.
  • art. 7 - ADEMPIMENTI NUOVI SOCI

  • Il nuovo Socio deve versare la quota sociale sottoscritta in una unica soluzione, all'atto della ammissione, a meno che il Consiglio di Amministrazione non deliberi espressamente condizioni diverse.
  • art. 8 - OBBLIGHI DEI SOCI

  • Aderendo alla Cooperativa i Soci si impegnano: a) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e le delibere legalmente adottate dagli organi sociali; b) a non svolgere alcuna azione che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Cooperativa.
  • art. 9 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

  • La qualita' di socio si perde per recesso, esclusione o decesso.
  • art. 10 - RECESSO

  • Oltre che nei casi previsti dalle legge, a norma del presente statuto,il recesso e' consentito qualora il socio non si trovi piu' in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali, oppure, per sue esigenze finanziarie, abbia la necessita' della restituzione del capitale sociale versato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata. Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio incorso se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Il Consiglio di Amministrazione puo', dietro propria responsabilita', dare effetto al recesso anche in un momento precedente.E' altresi' consentito, dietro motivata richiesta, il recesso parziale del socio, purche' venga mantenuta la quota minima di partecipazione. Inogni caso il recesso non e' consentito al Socio che non abbia ottemperato a tutte le obbligazioni verso la Cooperativa. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente statuto,legittimano il recesso, e di conseguenza provvedere nell'interesse della Cooperativa.
  • art. 11 - ESCLUSIONE

  • Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione puo' escludere, dandone motivata comunicazione all'Assemblea, il socio che: a) non sia piu' in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure abbia perduto i requisiti per l'ammissione; b) in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la Cooperativa, o svolga attivita'in contrasto o in concorrenza con essa; c) non osservi le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento interno previsto dall'art. 37,oppure le delibere legalmente prese dagli organi sociali competenti; d)senza giustificato motivo non assolva puntualmente agli obblighi assunti,a qualunque titolo, verso la Cooperativa.
  • art. 12 - DECESSO

  • In caso di morte del Socio, il rimborso della quota da lui effettivamente versato, sara' effettuato agli eredi. Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' dalla quale risulti che sono gli eredi aventi diritto, e la nomina di un unico delegato alla riscossione. In caso gli eredi non richiedano entro 9 mesi dal decesso del Socio il rimborso della quota, essa verra' destinata a riserva ordinaria, rimanendo in pregiudicato il diritto di credito spettante agli eredi del socio defunto.
  • art. 13 - COMUNICAZIONI SULLA PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

  • Le delibere prese in materia di esclusione devono essere comunicate mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ai Soci destinatari, i quali possono ricorrere solo al Collegio dei Sindaci. Il mancato ricorso entro40 giorni comporta l'accettazione del provvedimento. Il Collegio dei Sindaci dovra' esprimersi entro 40 giorni.
  • art. 14 - RIMBORSO DELLA QUOTA

  • La liquidazione della quota al socio receduto od escluso, o ai suoi eredi, ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio sociale alla cui chiusura lo scioglimento del rapporto diventa operativo, in misura pero' mai superiore all'importo effettivamente versato, ma aumentato delle eventuali rivalutazioni delle quote deliberate dalla Assemblea dei Soci, secondo quanto previsto dall'art.19 punto C. Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquido, avra' luogo entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso. Qualora con il recesso il socio non richieda il rimborso della quota nei termini previsti dall'art.10 dello statuto, essa verra' devoluta a riserva ordinaria.
  • art. 15- CESSIONE DELLE QUOTE

  • Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, e non possono essere cedute, ne' a terzi, ne' ad altri soci, con effetto verso la Cooperativa, senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.Le quote sociali si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

    PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

  • art. 16 - PATRIMONIO

  • Il Patrimonio della Cooperativa e' costituito: a) dal capitale sociale che e' variabile, ed e' formato da un numero illimitato di azioni sociali,secondo quanto previsto dall'art. 2514 del Codice Civile, del valore nominale non inferiore ne' superiore ai limiti stabiliti per legge; b) dalla riserva ordinaria formata con quote degli avanzi netti di gestione di cui all'art.19, e con quote sociali eventualmente non rimborsate ai Soci receduti o esclusi, e agli eredi dei Soci defunti; c) da eventuali riserve straordinarie indivisibili; d) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi, in previsione di oneri futuri; e) da qualunque liberalita' venga fatta a favore della Cooperativa al fine di essere impiegata negli scopi sociali.
  • art. 17 - ESERCIZIO SOCIALE

  • L'esercizio sociale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.
  • art. 18 - BILANCIO ANNUALE

  • Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione provvede alla stesura del bilancio, previo esatto inventario, corredato di una relazione sull'andamento della gestione sociale, da presentare all'assemblea per l'approvazione entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio. Qualora a giudizio dell'organo amministrativo, particolari esigenze lo richiedano,l'assemblea ordinaria di bilancio puo' essere convocata oltre il termine stabilito dal comma precedente, ma non oltre 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il Consiglio di Amministrazione deve indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformita' con il carattere cooperativo della societa'.
  • art. 19 - AVANZI NETTI DI GESTIONE

  • Gli avanzi netti di gestione saranno cosi' suddivisi: a) non meno del 20% al fondo di riserva legale; b) una quota obbligatoria dell'utile pari al 3% verra' versata al Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui agli artt. 8 e 11, comma 4 e 9, della legge 31Gennaio 1992, n. 59. c) l'eventuale rimanenza potra' essere destinata all'aumento gratuito del capitale sociale secondo le modalita' di legge, tenendo conto del momento in cui e' stato versato il capitale sociale. Qualora un socio rifiuti, anche parzialmente l'aumento gratuito del capitale dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione da conservare agli atti. d) l'ulteriore rimanenza, previa eventuale distribuzione tra i Soci di un dividendo in misura non superiore all'interesse legale, ragguagliato alla quota sociale effettivamente versata, o a quel diverso interesse che dovesse essere stabilito da future norme in materia di agevolazioni fiscali alla Cooperazione, verra' destinata a fini mutualistici; potra' essere destinata alla riserva indivisibile di cui all'art. 12 della legge 904/1977. Anche il fondo di riserva legale e' indivisibile ed anche per esso e' esclusa la possibilita' di distribuzione tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Cooperativa che all'atto del suo scioglimento.
  • art. 20 - RISERVE

  • Durante la vita della Cooperativa e' vietato ripartire le riserve -sia legale che straordinaria - tra i Soci.
  • art. 21 - OBBLIGAZIONI SOCIALI

  • Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio, e di conseguenza i soci solo nei limiti delle quote sottoscritte.

    ORGANI SOCIALI

  • art. 22 - ORGANI SOCIALI

  • Sono organi sociali della Cooperativa: a) l'Assemblea dei Soci; b)il Consiglio di Amministrazione; c) il Collegio Sindacale.

    ASSEMBLEA

  • art. 23 - FORMA, TEMPI E LUOGHI DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
  • L'Assemblea puo' essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea e' convocata dal Consiglio di Amministrazione e puo' avere luogo anche fuori dalla sede e dai locali sociali. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalita' dei Soci e le sue deliberazioni, assunte in conformita' con la legge e con il presente statuto, vincolano tutti i Soci anche se non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, o nel maggior termine di 6 mesi previsto dall'art. 18. Puo' nel corso dell'esercizio sociale, essere inoltre convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o utile alla gestione sociale. Deve essere convocata,senza ritardo, quando ne sia fatta richiesta, per iscritto, da 1/5 dei soci, oppure dal Collegio Sindacale. La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve effettuarsi mediante avviso da comunicarsi con lettera semplice a ciascun Socio e da affiggersi nei locali della sede sociale almeno 8 giorni prima della riunione. L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni: a) l'elenco degli argomenti da trattare; b) luogo designato per la riunione; c) giorno e ora per la prima e per l'eventuale seconda convocazione: questa ultima deve tenersi in un giorno diverso rispetto a quello fissato per la prima. In mancanza dell'adempimento delle formalita'suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi.

     

  • art. 24 - ASSEMBLEA ORDINARIA
  • L'Assemblea e' convocata in sede ordinaria per: a) approvare il bilancio; b) nominare gli Amministratori, i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale; c) determinare la misura delle eventuali medaglie di presenza da corrispondersi agli Amministratori per la loro attivita' collegiale e l'eventuale retribuzione annuale dei Sindaci, ove le cariche non siano gratuite; d) approvare gli eventuali regolamenti interni; e) deliberare sulle responsabilita' degli amministratori e dei Sindaci; f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, riservati alla competenza che deriva all'assemblea dalla legge e dal presente statuto,e sottoposti al suo esame dagli Amministratori; g) deliberare eventuali adesioni a Consorzi, Federazioni o Societa' Consortili fra Cooperative. 20

     

  • art. 25 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA
  • L'Assemblea e' convocata in seduta straordinaria per trattare gli argomenti e deliberare sugli oggetti dalla legge espressamente riservati alla sua competenza: a) sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;b) sulla nomina e sui poteri degli eventuali liquidatori.

     

  • art. 26 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA
  • Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi, e siano in regola con i versamenti dovuti. Ciascun Socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta. In caso di impedimenti i Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea soltanto da altri soci, mediante delega scritta. Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema di alzata di mano, con prova e controprova,o con interpello nominale, a scelta del Presidente. Si deve procedere a scrutinio segreto nelle votazioni per le elezioni delle cariche sociali quando ne faccia richiesta almeno 1/5 dei soci presenti. L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza,da persona designata dall'Assemblea stessa. Il Presidente nomina un segretario che lo assista nello svolgimento dall'Assemblea, scelto anche tra non soci;l'assistenza del segretario non e' necessaria quando il verbale sia redatto da un notaio. Le delibere dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

     

  • art. 27 - VALIDITA' DELLE DELIBERE
  • L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, e' validamente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono presenti la meta' di piu' uno dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti aventi diritto al voto. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti. Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto sociale,sulla fusione della Cooperativa e sullo scioglimento anticipato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le delibere devono essere prese con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei voti di tutti i presenti.In questi casi i soci dissenzienti hanno diritto di recedere dalla Cooperativa,e la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata dai Soci intervenuti alla Assemblea non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della delibera.

    CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

  • art. 28 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
  • Il Consiglio di Amministrazione e' composto da un minimo di tre ad un massimo di venticinque membri eletti dall'Assemblea che ne determinera'di volta in volta il numero. Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione elegge, scegliendoli tra i suoi membri, il Presidente e uno o piu' Vicepresidenti. Per la prima volta tali cariche verranno conferite nell'atto costitutivo della Cooperativa.
  • art. 29 - DURATA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
  • Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi sono dispensati dal prestare cauzione e non hanno diritto a compenso, ma alla eventuale remunerazione dell'opera prestata per conto e nell'interesse della Cooperativa.
  • art. 30 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
  • Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal Presidente o da chilo sostituisce, tutte le volte che lo ritiene necessario o utile, anche fuori dalla sede purche' in Italia ma almeno 4 volte all'anno, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un quarto dei Consiglieri o dal Collegio Sindacale. La Convocazione e' fatta a mezzo di comunicazione che pervenga non meno di sette giorni prima della riunione, e nei casi di urgenza a mezzo telegramma o telefono, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Contemporaneamente la comunicazione deve essere esposta nei locali della sede sociale.Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi interviene la maggioranza degli Amministratori in carica. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti. Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni chesi discutono deve astenersi dal partecipare alle delibere. Le delibere del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e da un Segretario nominato all'uopo.
  • art. 31 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
  • Il Consiglio di Amministrazione e' investito dei piu' ampi poteri perla gestione della Cooperativa, in conformita' delle leggi e dello statuto. Spetta, tra l'altro, al Consiglio di Amministrazione: a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea; b) stendere i bilanci; c) stipulare gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attivita' sociale; d) conferire procure sia generali, purche' per affari determinati, che speciali, fermo restando le facolta' attribuite al Presidente del Consiglio di Amministrazione all'art. 33; e) regolare i rapporti di lavoro che fanno capo alla Cooperativa;f) deliberare circa l'ammissione, il recesso e la esclusione dei soci;g) nominare l'eventuale Comitato Tecnico o altri organismi tecnici; h)compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione di legge o dell'atto costitutivo, siano riservati all'Assemblea; il Consiglio di Amministrazione ha quindi la facolta' di nominare avvocati e procuratori alle liti, davanti a qualsiasi autorita'giudiziaria o amministrativa, o in qualsiasi grado di giurisdizione, di concedere fideiussioni, di contrarre mutui assumendo gli oneri relativi, di assumere ordini in merito a finanziamenti agevolati, di rilasciare procure e fare convenzioni con Enti Pubblici; i) compilare eventuali regolamenti interni.
  • art. 32 - RINUNCIA, DECADENZA E SCADENZA DEI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
  • I consiglieri che intendano rinunciare all'ufficio devono darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio Sindacale. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono dalla carica. Decadono dalla carica i Consiglieri che, per qualunque motivo, perdano la qualita'di Soci. I Consiglieri decaduti, rinunciatari, o che comunque vengano a mancare nel corso dell'esercizio) possono anche non essere sostituiti ai sensi dell'art. 2386 comma 4 del Codice Civile, purche' su delibera dell'Assembleadei Soci. La cessazione degli Amministratori per scadenza dei termini ha effetto solo dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione e' ricostituito.
  • art. 33 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
  • Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e la rappresentanza legale della Cooperativa di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente e' autorizzato, senza preventiva delega del Consiglio di Amministrazione,a ricevere pagamenti da pubbliche amministrazioni, da banche e da privati,qualunque ne sia l'ammontare e la causale, rilasciandone liberatoria quietanza.Previa delibera del Consiglio di Amministrazione potra' inoltre nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorita' giudiziaria ed amministrativa,in qualunque grado e giurisdizione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni ed i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente in carica, se nominato, e in mancanza di questo ad un Consigliere delegato dal Consiglio. Il concreto esercizio dei poteri di rappresentanza da parte del Vice Presidente o del Consigliere delegato dal Consiglio, attesta di per se' l'assenza e l'impedimento del Presidente, ed esonera i terzi da qualsiasi responsabilita' o accertamento al proposito.

    COLLEGIO SINDACALE

  • art. 34 - COMPOSIZIONE E DURATA DEL COLLEGIO SINDACALE
  • Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra i non soci, la quale nominera' pure il Presidente del Collegio Stesso. I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I Sindaci non hanno diritto a compenso, ma solo al rimborso delle spese sostenute per conto e nell'interesse della Cooperativa, tranne nel caso che l'Assemblea ordinaria deliberi diversamente.
  • art. 35 - POTERI DEL COLLEGIO SINDACALE
  • Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione della Cooperativa, vigilare l'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, ed accertare la regolare tenuta della contabilita' sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, e la regolare tenuta dei libri sociali. I sindaci devono anche: a) accertarsi che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative; b) accertare almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e titoli di proprieta'della Cooperativa, o ricevuti da essa in pegno, cauzione o custodia; c)verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente; d) intervenire alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e possibilmente anche a quelle del Comitato esecutivo, quando sia costituito; e) convocare l'Assemblea quando non vi provvedano gli Amministratori; f) deliberare sui ricorsi presentati in materia di recesso ed esclusione ai sensi dell'art.14 del presente statuto. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni tre mesi. Le delibere devono essere prese a maggioranza assoluta. Il Sindaco dissenziente ha diritto a far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. Il Collegio Sindacale, nella relazione alla Assemblea dei soci deve specificamente riferire sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformita' con il carattere cooperativo della societa'.

    CLAUSOLA COMPROMISSORIA

  • art. 36 - CONTROVERSIE
  • Ogni eventuale controversia che avesse a sorgere tra soci e Cooperativa,oppure tra soci, in dipendenza del presente statuto e/o della gestione sociale, sara' decisa da un Collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle due parti ed il terzo d'accordo tra le parti o, in difetto, dal Pretore di Reggio Emilia. Il Collegio Arbitrale funzionera' con poteri di amichevole compositore, e giudichera', in modo inappellabile, anche senza le formalita'di procedura, ma nell'osservanza del principio del contraddittorio.

    DISPOSIZIONI GENERALI

  • art. 37 - REGOLAMENTO INTERNO
  • Il funzionamento tecnico e amministrativo della Cooperativa potra'essere disciplinato da un regolamento interno, da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi da parte dell'Assemblea.
  • art. 38 - SCIOGLIMENTO DELLA COOPERATIVA
  • L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Societa' nomina uno o piu' liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci, e stabilendo nei poteri. In caso di scioglimento e liquidazione della cooperativa l'intero patrimonio residuo, dedotto il capitale sociale versato e rivalutato e di dividendi eventualmente maturati, di cui all'art. 26 comma 1, lett. c)del D.L.P.C.S. 14.12.1947 n. 1577 e successive modificazioni, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui al primo comma dell'art. 11 della legge 30.1.1992, n. 59.
  • art. 39 - RINVIO Per quanto non e' regolato dall'atto costitutivo, di cui il presente statuto e' parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle Societa' Cooperative a responsabilita' limitata, rette con i principi della mutualita' agli effetti tributari.
  • art. 40 - CLAUSOLE MUTUALISTICHE
  • Le clausole mutualistiche di cui agli artt. 19 - 20 e 38 del presente Statuto sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.
 

MAG6, Via Vittorangeli 7/c-d Reggio Emilia ,Tel/Fax 0522/454832 - info@mag6.it

Cooperativa: Conto corrente postale n.14062426 - Conto corr. bancario n.100550 c/o Banca Pop. Etica Abi 5018 Cab 12100

Associazione: Conto corr. postale n.11153426 - Conto corr. bancario n.964882 c/o Banca Pop. Emilia R. Abi 5387 Cab 12804


aggiornato il: 14/11/01

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