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MAG6
MAG6: Statuto della cooperativa
Mag 6 - Societa' Cooperativa a responsabilita' limitata
Sede legale: Via Mozart, 10/1 42100 Reggio Emilia
Sede operativa: Via Vittorangeli, 7/c-d 42100 Reggio Emilia
Reg. Soc. Tribunale di Reggio Emilia n. 18350
CCIAA di Reggio Emilia n.179612 - BUSC n. 2465/237837
Albo intermediari finanziari Ufficio Italiano Cambi n. 9382
Reg. Pref. di Reggio Emilia decreto 30/12/95 n. 3871 pag.364
C.F./P.IVA 01360970352 Tel/fax 0522/454832 E-mail: mag6@comune.re.it
STATUTO COSTITUZIONE
- art. 1 - COSTITUZIONE
E' costituita una Societa' Cooperativa per la mutua autogestione a
responsabilita'
limitata denominata "MAG 6 - Soc. Coop. a. r. l."
- art. 2 - SEDE E DURATA
La Cooperativa ha sede in Reggio Emilia, Via Mozart n. 10/1. La Cooperativa
potra' istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione, succursali,
agenzie e rappresentanze. La Cooperativa ha durata fino al 31 Dicembre2050
e potra' essere prorogata, oppure sciolta anticipatamente, con delibera
dell'assemblea.
- art. 3 - SCOPO SOCIALE
La Cooperativa, senza finalita' speculative, intende far partecipare tutti
i Soci ai benefici della mutualita', applicandone i metodi e ispirandosi nella
sua attivita' ai principi della libera e spontanea cooperazione,alla cui
diffusione e affermazione e' impegnata. La Cooperativa si prefigge lo scopo
di promuovere una qualita' alternativa dello sviluppo e del lavoro nelle forme
della cooperazione, della autogestione e dell'associazionismo di base. La
Cooperativa intende operare per uscire dalla logica del profitto e dello sfruttamento
propri dello sviluppo capitalistico, verso una visione dello sviluppo che
tenda ad escludere rapporti di lavoro subalterno e da favorire invece i rapporti
di solidarieta' e di uguaglianza sociale in un quadro generale di obiezione
al sistema vigente. La Cooperativa intende sostenere iniziative che promuovano:
a) una imprenditorialita' finalizzata non solo allo sviluppo dell'impresa,
oggi criterio dominante, ma anche alla crescita umana di coloro che lavorano
nell'impresa, e dei fruitori dei prodotti che l'impresa produce; b) l'accesso
al lavoro, alla vita sociale,alla fruizione di strumenti o servizi da parte
di coloro che oggi il mercato esclude; c) la riduzione degli impatti ambientali,
la tutela del territorio e la "rinnovabilita'" delle risorse; d) l'autogestione
intesa come promozione di una piu' profonda coscienza collettiva che faccia
sperimentare un modo partecipativo di organizzarsi nel lavoro e nella vita
di gruppo; e) la solidarieta' tra i popoli e tra gli uomini per la costruzione
di rapportibasati sulla non violenza, intesa come stile di vita e come metodo
di organizzazione della vita sociale, economica e politica.
- art. 4 - OGGETTO SOCIALE
Oggetto sociale della Cooperativa e' l'attivita' di finanziamento sottoqualsiasi
forma permessa dalle leggi vigenti. La Cooperativa potra' inoltre esercitare
attivita' strumentali o connesse a quelle finanziarie svolte. A semplice titolo
esemplificativo, la Cooperativa potra': a) effettuare,col capitale raccolto,
operazioni di finanziamento a favore dei soci dicui allo scopo sociale, sia
in forma diretta, sia attraverso operazioni di garanzia, avallo, fideiussione,
sconto, od altra operazione finanziaria con esclusione tassativa della raccolta
di risparmio tra il pubblico e di ogni altra operazione riservata in via esclusiva
ad istituzioni bancarie ed assicurative; b) assistere i soci nelle loro operazioni
finanziarie e patrimoniali sia per la ricerca di risorse sia per il miglior
impiego delle stesse; c) assumere interessenze e partecipazioni in societa'
cooperative e non, associazioni o entita' di varia natura che operino in armonia
con lo scopo di cui sopra; d) partecipare alla nascita ed allo sviluppo di
altre iniziative finanziarie che si pongano gli stessi fini; e) compiere ogni
altra operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria, di garanzia,avallo
e fideiussione consentita dalla legge.
- art. 5 - SOCI
Il numero dei soci e' illimitato, ma non inferiore al limite stabilito dalla
legge. Possono essere ammessi come Soci: 1) LE PERSONE FISICHE: a)che abbiano
compiuto 18 anni di eta'; b) che possano contribuire con la loro partecipazione
diretta o indiretta alla vita della Cooperativa; c)che condividano i fini
sociali. 2) LE PERSONE GIURIDICHE: a) che operino in conformita' ai fini sociali
della Cooperativa, b) che possano contribuire con la loro partecipazione diretta
o indiretta alla vita della Cooperativa.Possono essere altresi' ammessi come
soci anche elementi tecnici ed amministrativi in numero necessario al buon
funzionamento della cooperativa.
- art. 6 - AMMISSIONE SOCI
Chi desidera diventare Socio deve presentare domanda al Consiglio di
Amministrazione.
La domanda delle persone fisiche dovra' specificare: a)cognome, nome, luogo
e data di nascita, residenza e domicilio, cittadinanza,codice fiscale, effettiva
attivita' lavorativa; b) l'ammontare della quotasociale che intende sottoscrivere,
nei limiti minimi e massimi fissati dalla legge. La domanda delle persone
giuridiche, sottoscritta dal legale rappresentante, dovra' essere corredata
da:
* copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
* eventuale visura camerale;
* la delibera di autorizzazione o l'atto autorizzativo con indicazione della
persona fisica designata a rappresentare verso la Cooperativa la persona giuridica;
* l'ammontare della quota che intende sottoscrivere, fermo restando che, indipendentemente
dall'entita' della quota sottoscritta, la persona giuridica acquisisce il
diritto ad un solo voto.
Tutte le domande, indistintamente, dovranno contenere una dichiarazione di
conoscenza ed accettazione del presente statuto in ogni sua parte incondizionatamente.
Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti, delibera
sulla domanda. Le domande di ammissione saranno registrate nello apposito
libro, nell'ordine in cui vengono accettate dal Consiglio di Amministrazione.
- art. 7 - ADEMPIMENTI NUOVI SOCI
Il nuovo Socio deve versare la quota sociale sottoscritta in una unica
soluzione,
all'atto della ammissione, a meno che il Consiglio di Amministrazione non
deliberi espressamente condizioni diverse.
- art. 8 - OBBLIGHI DEI SOCI
Aderendo alla Cooperativa i Soci si impegnano: a) ad osservare il presente
statuto, gli eventuali regolamenti e le delibere legalmente adottate dagli
organi sociali; b) a non svolgere alcuna azione che possa comunque essere
in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Cooperativa.
- art. 9 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO
La qualita' di socio si perde per recesso, esclusione o decesso.
- art. 10 - RECESSO
Oltre che nei casi previsti dalle legge, a norma del presente statuto,il
recesso e' consentito qualora il socio non si trovi piu' in grado di partecipare
al raggiungimento degli scopi sociali, oppure, per sue esigenze finanziarie,
abbia la necessita' della restituzione del capitale sociale versato. La dichiarazione
di recesso deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata. Essa ha
effetto con la chiusura dell'esercizio incorso se comunicata tre mesi prima
e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Il Consiglio
di Amministrazione puo', dietro propria responsabilita', dare effetto al recesso
anche in un momento precedente.E' altresi' consentito, dietro motivata richiesta,
il recesso parziale del socio, purche' venga mantenuta la quota minima di
partecipazione. Inogni caso il recesso non e' consentito al Socio che non
abbia ottemperato a tutte le obbligazioni verso la Cooperativa. Spetta al
Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che, a norma
di legge e del presente statuto,legittimano il recesso, e di conseguenza
provvedere nell'interesse della Cooperativa.
- art. 11 - ESCLUSIONE
Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione puo'
escludere, dandone motivata comunicazione all'Assemblea, il socio che: a)
non sia piu' in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali
oppure abbia perduto i requisiti per l'ammissione; b) in qualunque modo danneggi
moralmente o materialmente la Cooperativa, o svolga attivita'in contrasto
o in concorrenza con essa; c) non osservi le disposizioni contenute nello
statuto o nel regolamento interno previsto dall'art. 37,oppure le delibere
legalmente prese dagli organi sociali competenti; d)senza giustificato motivo
non assolva puntualmente agli obblighi assunti,a qualunque titolo, verso
la Cooperativa.
- art. 12 - DECESSO
In caso di morte del Socio, il rimborso della quota da lui effettivamente
versato, sara' effettuato agli eredi. Gli eredi del socio defunto dovranno
presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' dalla quale risulti che sono gli eredi aventi
diritto, e la nomina di un unico delegato alla riscossione. In caso gli eredi
non richiedano entro 9 mesi dal decesso del Socio il rimborso della quota,
essa verra' destinata a riserva ordinaria, rimanendo in pregiudicato il diritto
di credito spettante agli eredi del socio defunto.
- art. 13 - COMUNICAZIONI SULLA PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO
Le delibere prese in materia di esclusione devono essere comunicate mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno ai Soci destinatari, i quali possono
ricorrere solo al Collegio dei Sindaci. Il mancato ricorso entro40 giorni
comporta l'accettazione del provvedimento. Il Collegio dei Sindaci dovra'
esprimersi entro 40 giorni.
- art. 14 - RIMBORSO DELLA QUOTA
La liquidazione della quota al socio receduto od escluso, o ai suoi eredi,
ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio sociale alla cui chiusura
lo scioglimento del rapporto diventa operativo, in misura pero' mai superiore
all'importo effettivamente versato, ma aumentato delle eventuali rivalutazioni
delle quote deliberate dalla Assemblea dei Soci, secondo quanto previsto dall'art.19
punto C. Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante alla
Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquido, avra' luogo
entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso. Qualora con il recesso
il socio non richieda il rimborso della quota nei termini previsti dall'art.10
dello statuto, essa verra' devoluta a riserva ordinaria.
- art. 15- CESSIONE DELLE QUOTE
Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, e non possono
essere cedute, ne' a terzi, ne' ad altri soci, con effetto verso la Cooperativa,
senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.Le quote sociali
si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento
delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.
PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE
- art. 16 - PATRIMONIO
Il Patrimonio della Cooperativa e' costituito: a) dal capitale sociale che
e' variabile, ed e' formato da un numero illimitato di azioni sociali,secondo
quanto previsto dall'art. 2514 del Codice Civile, del valore nominale non
inferiore ne' superiore ai limiti stabiliti per legge; b) dalla riserva
ordinaria
formata con quote degli avanzi netti di gestione di cui all'art.19, e con
quote sociali eventualmente non rimborsate ai Soci receduti o esclusi, e agli
eredi dei Soci defunti; c) da eventuali riserve straordinarie indivisibili;
d) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari
rischi, in previsione di oneri futuri; e) da qualunque liberalita' venga fatta
a favore della Cooperativa al fine di essere impiegata negli scopi sociali.
- art. 17 - ESERCIZIO SOCIALE
L'esercizio sociale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.
- art. 18 - BILANCIO ANNUALE
Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione provvede
alla stesura del bilancio, previo esatto inventario, corredato di una relazione
sull'andamento della gestione sociale, da presentare all'assemblea per l'approvazione
entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio. Qualora a giudizio dell'organo
amministrativo, particolari esigenze lo richiedano,l'assemblea ordinaria
di bilancio puo' essere convocata oltre il termine stabilito dal comma precedente,
ma non oltre 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il Consiglio di
Amministrazione deve indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione
sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformita' con il
carattere cooperativo della societa'.
- art. 19 - AVANZI NETTI DI GESTIONE
Gli avanzi netti di gestione saranno cosi' suddivisi: a) non meno del 20%
al fondo di riserva legale; b) una quota obbligatoria dell'utile pari al 3%
verra' versata al Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione di cui agli artt. 8 e 11, comma 4 e 9, della legge 31Gennaio
1992, n. 59. c) l'eventuale rimanenza potra' essere destinata all'aumento
gratuito del capitale sociale secondo le modalita' di legge, tenendo conto
del momento in cui e' stato versato il capitale sociale. Qualora un socio
rifiuti, anche parzialmente l'aumento gratuito del capitale dovra' sottoscrivere
apposita dichiarazione da conservare agli atti. d) l'ulteriore rimanenza,
previa eventuale distribuzione tra i Soci di un dividendo in misura non
superiore
all'interesse legale, ragguagliato alla quota sociale effettivamente versata,
o a quel diverso interesse che dovesse essere stabilito da future norme in
materia di agevolazioni fiscali alla Cooperazione, verra' destinata a fini
mutualistici; potra' essere destinata alla riserva indivisibile di cui all'art.
12 della legge 904/1977. Anche il fondo di riserva legale e' indivisibile
ed anche per esso e' esclusa la possibilita' di distribuzione tra i soci sotto
qualsiasi forma, sia durante la vita della Cooperativa che all'atto del suo
scioglimento.
- art. 20 - RISERVE
Durante la vita della Cooperativa e' vietato ripartire le riserve -sia legale
che straordinaria - tra i Soci.
- art. 21 - OBBLIGAZIONI SOCIALI
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio,
e di conseguenza i soci solo nei limiti delle quote sottoscritte.
ORGANI SOCIALI
- art. 22 - ORGANI SOCIALI
Sono organi sociali della Cooperativa: a) l'Assemblea dei Soci; b)il Consiglio
di Amministrazione; c) il Collegio Sindacale.
ASSEMBLEA
- art. 23 - FORMA, TEMPI E LUOGHI DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea puo' essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea e' convocata
dal Consiglio di Amministrazione e puo' avere luogo anche fuori dalla sede
e dai locali sociali. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalita'
dei Soci e le sue deliberazioni, assunte in conformita' con la legge e con
il presente statuto, vincolano tutti i Soci anche se non intervenuti o dissenzienti.
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro
4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, o nel maggior termine di 6 mesi
previsto dall'art. 18. Puo' nel corso dell'esercizio sociale, essere inoltre
convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario
o utile alla gestione sociale. Deve essere convocata,senza ritardo, quando
ne sia fatta richiesta, per iscritto, da 1/5 dei soci, oppure dal Collegio
Sindacale. La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria,
deve effettuarsi mediante avviso da comunicarsi con lettera semplice a ciascun
Socio e da affiggersi nei locali della sede sociale almeno 8 giorni prima
della riunione. L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni: a) l'elenco
degli argomenti da trattare; b) luogo designato per la riunione; c) giorno
e ora per la prima e per l'eventuale seconda convocazione: questa ultima deve
tenersi in un giorno diverso rispetto a quello fissato per la prima. In mancanza
dell'adempimento delle formalita'suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente
costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto
di voto e siano presenti tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi.
- art. 24 - ASSEMBLEA ORDINARIA
L'Assemblea e' convocata in sede ordinaria per: a) approvare il bilancio;
b) nominare gli Amministratori, i Sindaci e il Presidente del Collegio
Sindacale;
c) determinare la misura delle eventuali medaglie di presenza da corrispondersi
agli Amministratori per la loro attivita' collegiale e l'eventuale retribuzione
annuale dei Sindaci, ove le cariche non siano gratuite; d) approvare gli eventuali
regolamenti interni; e) deliberare sulle responsabilita' degli amministratori
e dei Sindaci; f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione
sociale, riservati alla competenza che deriva all'assemblea dalla legge e
dal presente statuto,e sottoposti al suo esame dagli Amministratori; g) deliberare
eventuali adesioni a Consorzi, Federazioni o Societa' Consortili fra Cooperative.
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- art. 25 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L'Assemblea e' convocata in seduta straordinaria per trattare gli argomenti
e deliberare sugli oggetti dalla legge espressamente riservati alla sua
competenza:
a) sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;b) sulla nomina
e sui poteri degli eventuali liquidatori.
- art. 26 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA
Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro
dei soci da almeno tre mesi, e siano in regola con i versamenti dovuti. Ciascun
Socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.
In caso di impedimenti i Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea soltanto
da altri soci, mediante delega scritta. Nelle votazioni si procede normalmente
con il sistema di alzata di mano, con prova e controprova,o con interpello
nominale, a scelta del Presidente. Si deve procedere a scrutinio segreto nelle
votazioni per le elezioni delle cariche sociali quando ne faccia richiesta
almeno 1/5 dei soci presenti. L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del
Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza,da persona designata dall'Assemblea
stessa. Il Presidente nomina un segretario che lo assista nello svolgimento
dall'Assemblea, scelto anche tra non soci;l'assistenza del segretario non
e' necessaria quando il verbale sia redatto da un notaio. Le delibere dell'Assemblea
devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
- art. 27 - VALIDITA' DELLE DELIBERE
L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, e' validamente costituita,
qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono presenti
la meta' di piu' uno dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione
qualunque sia il numero dei soci intervenuti aventi diritto al voto. Le delibere
sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti. Quando si tratta
di deliberare sul cambiamento dell'oggetto sociale,sulla fusione della Cooperativa
e sullo scioglimento anticipato, tanto in prima quanto in seconda convocazione,
le delibere devono essere prese con il voto favorevole di almeno 2/3 (due
terzi) dei voti di tutti i presenti.In questi casi i soci dissenzienti hanno
diritto di recedere dalla Cooperativa,e la dichiarazione di recesso deve
essere comunicata con lettera raccomandata dai Soci intervenuti alla Assemblea
non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della delibera.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- art. 28 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione e' composto da un minimo di tre ad un massimo
di venticinque membri eletti dall'Assemblea che ne determinera'di volta in
volta il numero. Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione
elegge, scegliendoli tra i suoi membri, il Presidente e uno o piu' Vicepresidenti.
Per la prima volta tali cariche verranno conferite nell'atto costitutivo della
Cooperativa.
- art. 29 - DURATA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi sono
dispensati dal prestare cauzione e non hanno diritto a compenso, ma alla eventuale
remunerazione dell'opera prestata per conto e nell'interesse della Cooperativa.
- art. 30 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal Presidente o da chilo sostituisce,
tutte le volte che lo ritiene necessario o utile, anche fuori dalla sede purche'
in Italia ma almeno 4 volte all'anno, oppure quando ne sia fatta domanda da
almeno un quarto dei Consiglieri o dal Collegio Sindacale. La Convocazione
e' fatta a mezzo di comunicazione che pervenga non meno di sette giorni prima
della riunione, e nei casi di urgenza a mezzo telegramma o telefono, in modo
che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno
prima della riunione. Contemporaneamente la comunicazione deve essere esposta
nei locali della sede sociale.Le riunioni del Consiglio sono valide quando
vi interviene la maggioranza degli Amministratori in carica. Le delibere sono
prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti. Il Consigliere
personalmente interessato nelle questioni chesi discutono deve astenersi
dal partecipare alle delibere. Le delibere del Consiglio di Amministrazione
devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e da un Segretario
nominato all'uopo.
- art. 31 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione e' investito dei piu' ampi poteri perla gestione
della Cooperativa, in conformita' delle leggi e dello statuto. Spetta, tra
l'altro, al Consiglio di Amministrazione: a) curare l'esecuzione delle delibere
dell'Assemblea; b) stendere i bilanci; c) stipulare gli atti e i contratti
di ogni genere inerenti all'attivita' sociale; d) conferire procure sia generali,
purche' per affari determinati, che speciali, fermo restando le facolta' attribuite
al Presidente del Consiglio di Amministrazione all'art. 33; e) regolare i
rapporti di lavoro che fanno capo alla Cooperativa;f) deliberare circa l'ammissione,
il recesso e la esclusione dei soci;g) nominare l'eventuale Comitato Tecnico
o altri organismi tecnici; h)compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria
e straordinaria amministrazione che rientrino nell'oggetto sociale, fatta
eccezione soltanto di quelli che, per disposizione di legge o dell'atto costitutivo,
siano riservati all'Assemblea; il Consiglio di Amministrazione ha quindi la
facolta' di nominare avvocati e procuratori alle liti, davanti a qualsiasi
autorita'giudiziaria o amministrativa, o in qualsiasi grado di giurisdizione, di
concedere fideiussioni, di contrarre mutui assumendo gli oneri relativi,
di assumere ordini in merito a finanziamenti agevolati, di rilasciare procure
e fare convenzioni con Enti Pubblici; i) compilare eventuali regolamenti interni.
- art. 32 - RINUNCIA, DECADENZA E SCADENZA DEI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
I consiglieri che intendano rinunciare all'ufficio devono darne comunicazione
scritta al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio Sindacale.
I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipino per tre volte
consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono dalla carica. Decadono dalla
carica i Consiglieri che, per qualunque motivo, perdano la qualita'di Soci.
I Consiglieri decaduti, rinunciatari, o che comunque vengano a mancare nel
corso dell'esercizio) possono anche non essere sostituiti ai sensi dell'art.
2386 comma 4 del Codice Civile, purche' su delibera dell'Assembleadei Soci.
La cessazione degli Amministratori per scadenza dei termini ha effetto solo
dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione e' ricostituito.
- art. 33 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e la rappresentanza
legale della Cooperativa di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente e'
autorizzato, senza preventiva delega del Consiglio di Amministrazione,a ricevere
pagamenti da pubbliche amministrazioni, da banche e da privati,qualunque
ne sia l'ammontare e la causale, rilasciandone liberatoria quietanza.Previa
delibera del Consiglio di Amministrazione potra' inoltre nominare e revocare
avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti la Cooperativa,
davanti a qualsiasi autorita' giudiziaria ed amministrativa,in qualunque
grado e giurisdizione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le
mansioni ed i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente in carica,
se nominato, e in mancanza di questo ad un Consigliere delegato dal Consiglio.
Il concreto esercizio dei poteri di rappresentanza da parte del Vice Presidente
o del Consigliere delegato dal Consiglio, attesta di per se' l'assenza e l'impedimento
del Presidente, ed esonera i terzi da qualsiasi responsabilita' o accertamento
al proposito.
COLLEGIO SINDACALE
- art. 34 - COMPOSIZIONE E DURATA DEL COLLEGIO SINDACALE
Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti,
eletti dall'Assemblea anche tra i non soci, la quale nominera' pure il
Presidente
del Collegio Stesso. I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
I Sindaci non hanno diritto a compenso, ma solo al rimborso delle spese sostenute
per conto e nell'interesse della Cooperativa, tranne nel caso che l'Assemblea
ordinaria deliberi diversamente.
- art. 35 - POTERI DEL COLLEGIO SINDACALE
Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione della Cooperativa,
vigilare l'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, ed accertare la
regolare tenuta della contabilita' sociale, la corrispondenza del bilancio
e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture
contabili, e la regolare tenuta dei libri sociali. I sindaci devono anche:
a) accertarsi che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con
l'osservanza delle norme legislative; b) accertare almeno ogni tre mesi la
consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e titoli di proprieta'della
Cooperativa, o ricevuti da essa in pegno, cauzione o custodia; c)verbalizzare
gli accertamenti fatti anche individualmente; d) intervenire alle riunioni
dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e possibilmente anche a
quelle del Comitato esecutivo, quando sia costituito; e) convocare l'Assemblea
quando non vi provvedano gli Amministratori; f) deliberare sui ricorsi presentati
in materia di recesso ed esclusione ai sensi dell'art.14 del presente statuto.
Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni tre mesi. Le delibere devono
essere prese a maggioranza assoluta. Il Sindaco dissenziente ha diritto a
far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. Il Collegio Sindacale,
nella relazione alla Assemblea dei soci deve specificamente riferire sui criteri
seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari,
in conformita' con il carattere cooperativo della societa'.
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
- art. 36 - CONTROVERSIE
Ogni eventuale controversia che avesse a sorgere tra soci e Cooperativa,oppure
tra soci, in dipendenza del presente statuto e/o della gestione sociale, sara'
decisa da un Collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle due parti
ed il terzo d'accordo tra le parti o, in difetto, dal Pretore di Reggio Emilia.
Il Collegio Arbitrale funzionera' con poteri di amichevole compositore, e
giudichera', in modo inappellabile, anche senza le formalita'di procedura,
ma nell'osservanza del principio del contraddittorio.
DISPOSIZIONI GENERALI
- art. 37 - REGOLAMENTO INTERNO
Il funzionamento tecnico e amministrativo della Cooperativa potra'essere
disciplinato da un regolamento interno, da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione
e da approvarsi da parte dell'Assemblea.
- art. 38 - SCIOGLIMENTO DELLA COOPERATIVA
L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Societa' nomina uno o piu'
liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci, e stabilendo nei poteri.
In caso di scioglimento e liquidazione della cooperativa l'intero patrimonio
residuo, dedotto il capitale sociale versato e rivalutato e di dividendi eventualmente
maturati, di cui all'art. 26 comma 1, lett. c)del D.L.P.C.S. 14.12.1947 n.
1577 e successive modificazioni, deve essere devoluto ai fondi mutualistici
per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui al primo comma dell'art.
11 della legge 30.1.1992, n. 59.
- art. 39 - RINVIO Per quanto non e' regolato dall'atto costitutivo, di cui il presente statuto e' parte integrante, valgono le disposizioni legislative
sulle Societa' Cooperative a responsabilita' limitata, rette con i principi
della mutualita' agli effetti tributari.
- art. 40 - CLAUSOLE MUTUALISTICHE
Le clausole mutualistiche di cui agli artt. 19 - 20 e 38 del presente Statuto
sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.
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